Project Description

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “BREADHEART” (Associazione Culturale Enogastronomica Italiana)

 

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

BreadHeArt

con sede in via dell’Accademia del Cimento 65, nel Comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare: la promozione sociale e lo sviluppo della socialità attraverso la diffusione, la promozione della cultura, delle tradizioni, dell’enogastronomia, dell’immagine dei prodotti tipici laziali e italiani in genere, organizzando manifestazioni, corsi di formazione, degustazioni e serate a tema dei prodotti tipici locali al fine di salvaguardarne le antiche tradizioni e i sapori.
    L’Associazione può quindi intervenire ed agire in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, artistiche, sociali e formative e in tutti quelli in cui si può dispiegare un interesse per la conoscenza e diffusione delle tipicità locali.
    In particolare l’Associazione si propone:
    di promuovere e stimolare la cultura alimentare ed enologica dei prodotti tipici, mediante l’organizzazione di manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, viaggi di studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici;
    2. di sollecitare e promuovere la socialità ed il sano impiego del tempo libero dalle attività lavorative; anche mediante l’organizzazione di percorsi/gite turistico/gastronomiche alla scoperta di siti/luoghi e tipicità locali
    3. di stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà dell’intera comunità;
    4. di attivare iniziative culturali nonché promuovere, organizzare e/o gestire scuole e/o corsi didattici culinari, anche in collaborazioni con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero.
    5. di ingaggiare cuochi, sommelier, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
    6. di organizzare manifestazioni ed eventi culturali mediante convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro.
    7. di svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomica;
    8. di promuovere comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività .In via sussidiaria e non prevalente, l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
    L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
    Infine, l’Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.

 

 

ART. 3 – (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

  1. Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari:  sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

fondatori: sono coloro che sono intervenuti nella fondazione dell’Associazione;

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

  1. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e le cause di decadenza previste dall’art. 5.
  2. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. I soci devono versare la quota sociale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e che sarà loro comunicata via mail, entro il 31 gennaio dell’anno cui la quota si riferisce. Il mancato versamento della quota, a seguito di sollecito, entro il successivo 28 febbraio sarà causa di automatica esclusione ai sensi dell’art. 5.
  5. I soci svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

    1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
    2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione con decisione del Consiglio Direttivo.

    Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso entro 30 giorni appello all’assemblea.
    E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

    1. Nel solo caso di esclusione per mancato pagamento della quota è consentita la riammissione del socio. Essa avverrà a seguito del pagamento delle quote non versate

    ART. 6 – (Organi sociali)

    1. Gli organi dell’associazione sono:
    • Assemblea dei soci,
    • Consiglio direttivo,
    • Presidente,
    • Vice Presidente,
    • Segretario,
    1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Il socio ordinario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati; solo il socio membro del consiglio direttivo avrà diritto ad un importo predeterminato dall’assemblea ordinaria per particolari prestazioni espletate, e/o rimborsi per spese sostenute e regolarmente documentate.

     

    ART. 7 – (Assemblea)

     

    1.              L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

    1. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante e-mail da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
    2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
    3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

     

    ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

     

    1. L’assemblea deve:
    • approvare il rendiconto economico-finaziario;
    • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    • approvare l’eventuale regolamento interno;
    • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
    • eleggere il Consiglio Direttivo che al suo interno elegge gli altri organi sociali;
    • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

     

    ART. 9 – (Validità Assemblee)

     

    1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
    2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
    3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
    4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

     

    ART. 10 – (Verbalizzazione)

     

    1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
    2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

     

    ART. 11 – (Consiglio direttivo)

     

    1. Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri, eletti dall’Assemblea.
    2. I componenti del Consiglio eleggono al loro interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
    3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
    4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
    5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

     

    ART. 12 – (Presidente)

     

    Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

    A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

    Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.

    Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

    Previa delibera del Consiglio Direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti.

    Art.10 – (il Vice Presidente)

    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell’espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

     Art.11- (il Segretario)

    Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo nonché della tenuta dei registri contabili.

    Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell’Associazione tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

     

    Art. 12 – (il Tesoriere)

    Gestisce le risorse economiche dell’Associazione. Può, in forma disgiunta, depositare la firma per le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione su eventuale conto corrente intestato all’Associazione.

     

    ART. 13 – (Risorse economiche)

     

    1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    2. quote e contributi degli associati;
    3. contributi di privati,
    4. eredità, donazioni e legati;
    5. altre entrate compatibili con la normativa in materia
    6. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
    7. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

    In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può svolgere le seguenti attività commerciali:

    – prestazioni di servizi rese a Enti Pubblici o Privati,

    – partecipazioni di Soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da Privati.

    1. L’Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa; può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

    L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

     

     

    ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

     

    1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
    2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
    3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

     

    ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

     

    1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
    2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

     

    ART. 16 – (Disposizioni finali)

     

    Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

     

    Firmato:

     

    Sig. ________________________

    Sig. ________________________

    Sig. ________________________

    Sig. ________________________

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